Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Per quanto concerne l’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:
a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F.
Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.